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Ordinanza — n. 36475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 04/02/1988 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 marzo 2014, con cui Mennillo Raffaele è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale in data 22 febbraio 2021 di rigetto del termine a difesa invocato dal difensore dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto dal verbale dell'udienza in questione emerge che l'imputato è stato adeguatamente difeso dall'avvocato a cui proprio il difensore di fiducia, impedito a comparire, aveva conferito oralmente la delega per la partecipazione all'udienza, non risultando così pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale in data 22 febbraio 2021 di rigetto del termine a difesa invocato dal difensore dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto dal verbale dell'udienza in questione emerge che l'imputato è stato adeguatamente difeso dall'avvocato a cui proprio il difensore di fiducia, impedito a comparire, aveva conferito oralmente la delega per la partecipazione all'udienza, non risultando così pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore rinuncia al dibattimento orale nomina del difensore d'ufficio udienza dibattimentale corrispondenza con il difensore diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 marzo 2014, con cui Mennillo Raffaele è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 04/02/1988 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 marzo 2014, con cui Mennillo Raffaele è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale in data 22 febbraio 2021 di rigetto del termine a difesa invocato dal difensore dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto dal verbale dell'udienza in questione emerge che l'imputato è stato adeguatamente difeso dall'avvocato a cui proprio il difensore di fiducia, impedito a comparire, aveva conferito oralmente la delega per la partecipazione all'udienza, non risultando così pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente