Ordinanza — n. 36474/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a TORINO il 15/09/1976 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 15 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 7 novembre 2018 nei confronti di Ferrari Andrea, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 55, co. 9 D. Lgs. 231 del 2007. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, oltre ad essere fondato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, non sindacabili, dunque, in questa sede, risulta, in ogni caso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha evidenziato una serie di elementi da cui logicamente ha desunto la riconducibilità all'imputato delle condotte criminose contestate);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, inerente al trattamento sanzionatorio, con cui si lamenta una carenza di motivazione con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, risulta priva di specificità, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni dei giudici di merito appaiono sorrette da argomentazioni solide, prive, dunque, dei vizi lamentati (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a TORINO il 15/09/1976 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 15 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 7 novembre 2018 nei confronti di Ferrari Andrea, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 55, co. 9 D. Lgs. 231 del 2007. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, oltre ad essere fondato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, non sindacabili, dunque, in questa sede, risulta, in ogni caso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha evidenziato una serie di elementi da cui logicamente ha desunto la riconducibilità all'imputato delle condotte criminose contestate);
Considerato che la seconda doglianza, inerente al trattamento sanzionatorio, con cui si lamenta una carenza di motivazione con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, risulta priva di specificità, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni dei giudici di merito appaiono sorrette da argomentazioni solide, prive, dunque, dei vizi lamentati (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi