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Ordinanza — n. 36473/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36473/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABILE PAOLO nato a TERNI il 11/08/1976 GENTILE SALVATRICE nato a NOTO il 19/09/1983 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 36473/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABILE PAOLO nato a TERNI il 11/08/1976 GENTILE SALVATRICE nato a NOTO il 19/09/1983 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 9 marzo 2021 nei confronti di Mirabile Paolo e Gentile Salvatrice, ha ridotto la pena inflitta agli imputati e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., appaiono del tutto generici e, in ogni caso, fondati su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid