Italian Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods, rejecting derubrication to minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Chicca's appeal inadmissible, upholding his conviction for the crime of receipt under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued for derubrication to the minor offense of Article 712, but the court found his full awareness of the stolen nature of the goods established criminal intent. Consequently, the lower court's reasoning regarding the gravity of the crime was deemed correct and the appeal rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The court rejects a request for derubrication from the crime of receipt to a minor offense when the defendant's full knowledge of the illicit origin of the property is proven, thereby confirming the existence of criminal intent required for the heavier charge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICCA ALFREDO nato a ROMA il 22/12/1960 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2020, con cui Chicca Alfredo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e ha invocato la derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato le plurime circostanze da cui emergeva la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle res furtive in suo possesso, e dunque il dolo di ricettazione, con conseguente insussistenza della fattispecie ex art. 712 cod. pen.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente