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Ordinanza — n. 36465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE NDIAYE nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in data 5 gennaio 2021, nei confronti di Ndiaye Mbaye, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. ed altro. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla perizia sulla contraffazione della merce, non è consentito in sede di legittimità perché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 474 cod. pen. ed altro. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla perizia sulla contraffazione della merce, non è consentito in sede di legittimità perché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale censure procedurali procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
281105); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE NDIAYE nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in data 5 gennaio 2021, nei confronti di Ndiaye Mbaye, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. ed altro. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla perizia sulla contraffazione della merce, non è consentito in sede di legittimità perché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270936), la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; Ritenuto che anche l'ulteriore censura in punto di prova della responsabilità non è consentita nel presente giudizio perché, essendo costituita da mere doglianze in punto di fatto, è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237;

Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preside