Ordinanza — n. 36462/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVERIZZO GAETANO nato a POTENZA il 28/10/1959 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 22 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 1° giugno 2018, con cui Cerverizzo Gaetano è stato condannato alla pena ritenuto di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Rilevato che il primo e il terzo motivo del ricorso, con cui si è dedotto la violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato e, in subordine, si è censurata la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione, oltre che fondati su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente individuato i plurimi elementi da cui emerge la commissione del delitto di riciclaggio da parte dell'imputato e l'impossibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in ragione dell'idoneità della condotta posta in essere ad ostacolare la provenienza delittuosa della res);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 36462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVERIZZO GAETANO nato a POTENZA il 28/10/1959 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 22 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 1° giugno 2018, con cui Cerverizzo Gaetano è stato condannato alla pena ritenuto di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Rilevato che il primo e il terzo motivo del ricorso, con cui si è dedotto la violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato e, in subordine, si è censurata la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione, oltre che fondati su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente individuato i plurimi elementi da cui emerge la commissione del delitto di riciclaggio da parte dell'imputato e l'impossibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in ragione dell'idoneità della condotta posta in essere ad ostacolare la provenienza delittuosa della res);
Considerato che anche il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nell'interpretazione del diritto al silenzio serbato dall'imputato, risulta reiterativo di questioni già disattese dal secondo giudice con valutazioni giuridiche corrette, in quanto conformi alla consolidata giurisprudenza, peraltro richiamata in sentenza (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); Rilevato, altresì, che l'ultimo motivo del ricorso, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è privo di specificità a fronte della motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego di tali circostanze, facendo riferimento ai gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato e, quindi, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore I