Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLERBA FABIO nato a CERIGNOLA il 05/11/1983 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio in data 21 maggio 2019, con cui Dellerba Fabio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, risulta manifestamente infondato, in quanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio e altri, Rv. 259312);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 36461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che nel caso in esame il secondo giudice ha devoluto la questione al giudice competente per l'esecuzione, non ritenendo di poter decidere sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità di decisioni incidentali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 628 cod. pen
del Tribunale di Busto Arsizio in data 21 maggio 2019, con cui Dellerba Fabio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLERBA FABIO nato a CERIGNOLA il 05/11/1983 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio in data 21 maggio 2019, con cui Dellerba Fabio è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, risulta manifestamente infondato, in quanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio e altri, Rv. 259312);

Considerato che nel caso in esame il secondo giudice ha devoluto la questione al giudice competente per l'esecuzione, non ritenendo di poter decidere sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente