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Ordinanza — n. 36460/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36460/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC DUJA natq il 24/06/1969 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 27 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 gennaio 2020, con cui 3ovanovic Duja è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, appare del tutto generico, oltre che fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 36460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 27 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 gennaio 2020, con cui 3ovanovic Duja è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC DUJA natq il 24/06/1969 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 27 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 gennaio 2020, con cui 3ovanovic Duja è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, appare del tutto generico, oltre che fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (v. f. 6 e 7), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside