Ordinanza — n. 36458/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGAB ABD ALLA ISMAIL NAGIA nato il 01/10/1960 YOUSSEF NASR YOUSSEF ABDOU SHOH ABDEL RAHMAN nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, ad abundantiam, che la doglianza relativa all'applicazione dell'esimente ex art. 131 bis cod. pen., risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGAB ABD ALLA ISMAIL NAGIA nato il 01/10/1960 YOUSSEF NASR YOUSSEF ABDOU SHOH ABDEL RAHMAN nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'Il gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4 giugno 2019 nei confronti di Ragab Abd Alla Ismail Nagia e Youssef Nasr Youssef Abdou Shoh Abdel Rahman, ha ridotto la pena, confermando nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui agli artt.633, 639 bis cod. pen. Premesso che l'avv. Tiziana Bacicca non risulta iscritta nell'albo degli avvocati cassazionisti, così che non è abilitato alla difesa dinanzi a questa Corte; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, comuni ai due imputati, con cui si contesta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art.54 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha ampiamente evidenziato come nel caso di specie non vi fossero gli estremi del pericolo imminente di un danno grave alla persona, richiesto per integrare lo stato di necessità, né le condizioni per ritenere di particolare tenuità l'offesa arrecata);
Considerato, ad abundantiam, che la doglianza relativa all'applicazione dell'esimente ex art. 131 bis cod. pen., risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid