Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissibility of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bejko Erion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for sentence nullity due to illegible handwriting and requested a mitigating circumstance, but the court found these grounds either already addressed or non-syndicable in a legitimacy review. Consequently, the lower court's partial reform of the robbery conviction stands without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be admissible; grounds concerning factual reconstruction or already decided nullity issues are inadmissible in a legitimacy proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJKO ERION nato a DURAZZ0( ALBANIA) il 26/03/1991 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 12 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo il 10 aprile 2021 nei confronti di Bejko Erion, ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado, in quanto scritta a mano e con grafia illeggibile, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, avverso la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi;
Considerato che la seconda doglianza, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si fonda su censure riguardanti la ricostruzione del fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, e ha già trovato risposta nella sentenza impugnata, ove si è rimarcato che il contributo dell'imputato nella consumazione della rapina non poteva essere ritenuto marginale, stante la sua costante presenza in tutte le fasi della azione delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden