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Ordinanza — n. 36456/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific factual elements supporting the alleged defect of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity regarding the alleged defect of motivation. The appellant, Linzalone Domenico, challenged the lower court's finding of criminal responsibility but did not identify the specific factual elements underlying his criticism. Consequently, the court ruled that without these essential details, the appellate judge could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements constituting the alleged defect of motivation; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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defect of motivation specificity of grounds inadmissible appeal criminal procedure factual elements supervisory power art. 581 c.p.p. documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINZALONE DOMENICO nato a TARANTO il 21/05/1952 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 10 marzo 2021, con cui Linzalone Domenico è stato condannato alla pena ritenuta in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto, con cui si contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President