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Ordinanza — n. 36455/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36455/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA GIUSEPPE nato a RANDAZZO il 27/05/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 9 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 14 ottobre 2014 nei confronti di Spada Giuseppe, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui il ricorrente ha contestato la violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sua imputabilità, affermata senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sul punto, risultano manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà della rinnovazione istruttoria, argomentando circa la piena capacità di intendere e di volere dello Spada al momento del fatto;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 36455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura la mancata derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., oltre che generica, risulta anch'essa del tutto reiterativa, in quanto non si confronta con le ampie e logiche argomentazioni individuate dal secondo giudice alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, da cui emerge la piena consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti in suo possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente motivazione sufficiente menomazione psichica rinuncia alla motivazione cura psichiatrica incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura la mancata derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA GIUSEPPE nato a RANDAZZO il 27/05/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 9 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 14 ottobre 2014 nei confronti di Spada Giuseppe, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui il ricorrente ha contestato la violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sua imputabilità, affermata senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sul punto, risultano manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà della rinnovazione istruttoria, argomentando circa la piena capacità di intendere e di volere dello Spada al momento del fatto;

Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura la mancata derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., oltre che generica, risulta anch'essa del tutto reiterativa, in quanto non si confronta con le ampie e logiche argomentazioni individuate dal secondo giudice alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, da cui emerge la piena consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti in suo possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid