Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and denial of probation for criminal offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the excessive sentence and the denial of probation. The appellant argued for a more lenient punishment and conditional suspension, but the court found the first ground barred as sentencing discretion belongs to the trial judge. The second ground was rejected because the lower court's refusal of probation was adequately motivated by the defendant's criminal history and personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: The Supreme Court of Cassation holds that sentencing discretion within statutory limits is non-appealable on grounds of disproportionality, and the denial of probation requires a reasoned assessment of the offender's personality and prior record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLE PAOLO nato a BORGOROSE il 16/04/1968 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2021, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Colle Paolo in relazione ai reati di cui agli artt.610 e 582 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'irragionevolezza e la sproporzione nella determinazione della pena inflitta in violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorrono;
Considerato, in ogni caso, che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, v. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rigetto appare sorretto da logica ed adeguata motivazione, stante il richiamo ai plurimi precedenti penali e alla personalità dell'imputato, tali da non consentire la prognosi favorevole richiesta dall'art.164 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres