Ordinanza — n. 36449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCHI LORENZO nato a PERUGIA il 10/08/1979 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, in data 26/07/2019, nei confronti di Lorenzo Bifolchi, condannava lo stesso in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 641 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non essendo stata esclusa la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (si veda pag. 4, ove i giudici del merito bilanciano la recidiva in parola in un giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., non era decorso e il delitto non si era ancora prescritto alla data della deliberazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 641 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non essendo stata esclusa la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (si veda pag. 4, ove i giudici del merito bilanciano la recidiva in parola in un giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., non era decorso e il delitto non si era ancora prescritto alla data della deliberazione;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCHI LORENZO nato a PERUGIA il 10/08/1979 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, in data 26/07/2019, nei confronti di Lorenzo Bifolchi, condannava lo stesso in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 641 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non essendo stata esclusa la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (si veda pag. 4, ove i giudici del merito bilanciano la recidiva in parola in un giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., non era decorso e il delitto non si era ancora prescritto alla data della deliberazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Est re Il President