Cassation court dismisses appeal on theft by receipt due to logical inference of stolen goods availability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft by receipt. The appellant argued against the factual reconstruction regarding the availability of the stolen motorbike, but the court found the inference logical given the defendant was seen opening the vehicle's trunk. Consequently, the court ruled that the burden of proof was met by the defendant's failure to provide a credible explanation for the possession of the stolen item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The burden of proof for the subjective element of theft by receipt is satisfied when the defendant fails to provide a credible explanation for the origin of possession, allowing the court to logically infer the intent to conceal based on the circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCENTINI CATIA nato a AREZZO il 17/02/1973 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 18 maggio 2017 del Tribunale di Arezzo di condanna dell'odierna ricorrente per fattispecie di ricettazione di un ciclomotore.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, NOCENTINI Catia 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I motivi di ricorso, relativi alla dichiarata penale responsabilità, si incentrano su profili fattuali della ricostruzione giudiziale in punto disponibilità del bene ricettato. Tale disponibilità è stata ritenuta in maniera del tutto logica e congrua in conseguenza del fatto che la donna è stata vista, ancora con il casco, aprire il bauletto del ciclomotore oggetto di contestazione. Può affermarsi dunque il carattere logico dell'affermazione per cui, in difetto di altri soggetti che avessero minimamente avuto a che fare con il mezzo stesso, questo fosse nella disponibilità della NOCENTINI, con tutte le conseguenze in tema di accertamento dell'elemento materiale e psicologico del delitto di ricettazione.
In sostanza, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.
Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigl ere estensore