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Ordinanza — n. 36447/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on health excuse for translation refusal and procedural delay claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. The appellant argued health issues prevented translation and that the statute of limitations expired, but the court found these claims based on hypothetical elements without concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal based on a health-related refusal of translation or a procedural delay is inadmissible if the alleged circumstances are merely hypothetical and lack concrete factual basis to demonstrate the persistence of symptoms or the validity of the delay.

Parole chiave

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inadmissible appeal health excuse translation statute of limitations procedural delay hypothetical evidence inesigibile malgrado lesioni salute diritto di ottenere una decisione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Art. 616-bis c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Infatti, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSI MOHAMED BEN MONCEF nato il 22/09/1986 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze 21 novembre 2016 di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione di un motociclo.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il ricorrente, MOUSSI Mohamed Ben Moncef. La difesa dell'imputato ha anche depositato anche conclusioni scritte ulteriormente insistendo per l'accoglimento del ricorso 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza di un legittimo impedimento per l'udienza del 1 ottobre 2021, fondato sul rifiuto del ricorrente alla disposta traduzione sulla base di non riscontrate ragioni di salute in presenza di nullaosta rilasciato dal sanitario competente, si basa su elementi meramente ipotetici non essendovi alcuna circostanza concreta che permetta di desumere la persistenza dei sintomi né al momento del rifiuto né al momento dell'accertamento del sanitario e tantomeno in momento successivo. 3.2.

Il secondo motivo, con cui si contesta l'intervenuta prescrizìone dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado risulta manifestamente infondato in conseguenza della inammissibilità del primo motivo proposto. Infatti, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigli re estensore Il Pr