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Ordinanza — n. 36441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARI YASSINE nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Messina in data 15 settembre 2021 di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina aggravata in concorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena infrazione privilegiata sanzioni penali reato di pirateria della strada altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARI YASSINE nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Messina in data 15 settembre 2021 di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina aggravata in concorso.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, JARI Yassine.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il fatto che la Corte abbia considerato esistenti precedenti penali dell'imputato che invece risulta incensurato e nemmeno abbia valutato la presenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche almeno in relazione alla scelta del rito abbreviato, risulta manifestamente infondato in conseguenza del fatto che la motivazione della Corte in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla mancanza di elementi rilevanti ai fini della concessione. 3.1.1. Nemmeno può ritenersi che la scelta del rito sia valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche posto che la scelta del rito abbreviato trova un trattamento premiare autonomo, consistente nell'obbligatoria riduzione di un terzo della pena. Risulta quindi impossibile una duplice valutazione del medesimo elemento ai medesimi fini di riduzione della pena (Sez. 2, Sentenza n. 13364 del 21/01/2020 Rv. 279034 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigl re estensore I