Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36440/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAD SOFIEN nato il 02/05/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno 18 maggio 2015 in relazione a fattispecie di ricettazione di una bicicletta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente ciclistico infrazione privilegiata altri reati infrazioni alle norme della circolazione spese del veicolo a motore violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAD SOFIEN nato il 02/05/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno 18 maggio 2015 in relazione a fattispecie di ricettazione di una bicicletta.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato MOURAD SOFIEN.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione, non si confronta con l'accertata disponibilità del bene ricettato e con la mancanza di elementi concreti per poter ritenere riferibile a terzi del bene medesimo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, risulta manifestamente infondato in conseguenza della mancanza di elementi concreti che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) e della presenza di adeguata motivazione in punto pena che valorizza in particolare i precedenti penali (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consì iere estensore Il Presidente (Víncen o Tutínellí) (Luigi Agostinaccho) t 'CL (r--) D