Ordinanza — n. 36438/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFA3 ISUF nato il 13/02/1996 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Siena 9 giugno 2017 in relazione a fattispecie di tentata estorsione in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFA3 ISUF nato il 13/02/1996 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Siena 9 giugno 2017 in relazione a fattispecie di tentata estorsione in concorso.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, IUSFA3 Isuf.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le contestazioni in punto responsabilità risultano meramente fattuali e prive di logica, sulla base di valutazioni peraltro assolutamente peculiari, ad una rilettura dell'intero compendio probatorio a fronte di una motivazione logica e congrua. Non può infatti affermarsi sussistente un reato impossibile laddove si ritenga che l'agente abbia posto in essere violenze e minacce per ottenere una partita di stupefacente qualora la persona offesa non ne avesse la disponibilità. Per altro verso, la richiesta con violenza e minaccia di un bene la cui alienazione - per quanto penalmente sanzionata - sia suscettibile di generare un profitto legittima la qualificazione della condotta in termini di estorsione tentata.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec o in Roma in data 8 luglio 2022 Il Con igliere estensore Il Presidente (Vinc nzo Tutinelli) (Lui i Agostinacchi