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Ordinanza — n. 36437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO DANIELE nato a SIRACUSA il 21/08/1981 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; v Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina 15 luglio 2020 in relazione a fattispecie di estorsione continuata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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estorsione riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali confisca sotto sanzione internazionale reati economici spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO DANIELE nato a SIRACUSA il 21/08/1981 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; v Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina 15 luglio 2020 in relazione a fattispecie di estorsione continuata.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COSTANTINO Daniele.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano finalizzati ad una inammissibile rilettura degli elementi istruttori e delle valutazioni, logiche e congrue, svolte nella motivazione di entrambi i provvedimenti di merito che hanno valorizzato la genuinità delle dichiarazioni della persona offesa e la presenza di condotte da considerarsi pacificamente alla stregua di minacce finalisticamente collegate all'ottenimento di una utilità patrimoniale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i -Rórna in data 8 luglio 2022 Il Consigli re estensore Il Presiden