Ordinanza — n. 36434/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO NICO MARIANO nato a TAORMINA il 01/01/1983 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina pronunciata il 15 aprile 2019 del Tribunale di Messina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36434/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO NICO MARIANO nato a TAORMINA il 01/01/1983 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina pronunciata il 15 aprile 2019 del Tribunale di Messina.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BENEDETTO Nico Mariano.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la condanna per fatto diverso perché la violenza sarebbe stata finalizzata all'impossessamento della borsa della persona offesa e non del cellulare, risulta manifestamente infondato. La Corte ha adeguatamente indicato che il ricorrente si è impossessati di tutto i beni all'esito di una violenza e minaccia originariamente connessa ali' impossessamento del cellulare. Il fatto che poi lo stesso ricorrente abbia approfittato della medesima situazione generata in tal guisa per impossessarsi di ulteriori beni conferma il collegamento finalistico tra pregressa violenza e impossessamento ulteriore.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma in data 8 luglio 2022 Il Consiglie e estensore Il Preside