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Ordinanza — n. 36431/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36431/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEOTTA GIUSEPPE nato a ACIREALE il 25/09/1992 BRANCATO ORAZIO nato a ACIREALE il 30/09/1996 PIRRUCCIO SALVATORE nato a ACIREALE il 06/06/1990 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità di tutti gli odierni ricorrenti, ha concesso l'attenuante della parziale incapacità al PIRRUCCIO, e ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo nei limiti ritenuti di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36431/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie adeguamento della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEOTTA GIUSEPPE nato a ACIREALE il 25/09/1992 BRANCATO ORAZIO nato a ACIREALE il 30/09/1996 PIRRUCCIO SALVATORE nato a ACIREALE il 06/06/1990 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità di tutti gli odierni ricorrenti, ha concesso l'attenuante della parziale incapacità al PIRRUCCIO, e ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, BRANCAHO Orazio, LEOTTA Giuseppe e PIRAUCCIO Salvatore.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. I motivi di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. La pena base è stata determinata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque ben inferiore ai valori medi e sussiste sul punto motivazione congrua. L'entità degli aumenti in continuazione in relazione ai diversi reati contestati risulta coerente ai diversi titoli e alle diverse modalità dei reati contestati e risulta comunque di entità sostanzialmente contenuta. Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01)..

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore I