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Ordinanza — n. 36428/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABER AHMED ELGENDY RAGAB nato il 22/01/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da) Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato dalla dichiarazione di penale responsabilità limitatamente ai reati di riciclaggio e ricettazione avente ad oggetto beni diversi contestati ai capi A) e D).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza obbligo di articolare le censure ricettazione riciclaggio di denaro aggravato motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABER AHMED ELGENDY RAGAB nato il 22/01/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da) Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato dalla dichiarazione di penale responsabilità limitatamente ai reati di riciclaggio e ricettazione avente ad oggetto beni diversi contestati ai capi A) e D).

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GABER Ahmed Elgendy Ragab.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di riciclaggio, risulta manifestamente infondato. Risulta accertata la materiale disponibilità del bene oggetto delle condotte riciclatorie e che gli imputati abbiano fornito contributo causale rilevante e finalizzato alla ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene di cui al capo a) avendo entrambi agevolato il trasporto e il GABER fornito i documenti di trasporto. Di conseguenza, il motivo di ricorso, peraltro ai limiti della genericità non confrontando si con alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata, non offre alcun elemento nuovo o diverso od omesso idoneo a incidere su una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso, inerente a diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile stante la presenza di motivazione congrua e logica che valorizza precedente penale e vita anteatta senza che in sede di ricorso sia indicato un singolo elemento di fatto rilevante e risultando il rinvio ai motivi di appello del pari inammissibile (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782) 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. z Così de so in Roma in data 8 luglio 2022 Il Con igliere estensore Il Presidente (Vinc nzo Tt.,„