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Ordinanza — n. 36427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation regarding sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Manaa Malek inadmissible. The appellant argued that the conviction date differed from the charge date and that mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims because the first ground was too generic without specific reference to the judgment's reasoning, while the second ground was dismissed due to the presence of sufficient and logical motivation in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the argumentative passages of the contested judgment, or if the lower court's decision contains sufficient and logical motivation regarding the facts and prior criminal record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific argumentation sufficient motivation prior criminal record procedural inadmissibility sentencing error commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAA MALEK nato il 05/02/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma 17 gennaio 2022 ha confermato la sentenza 17 maggio 2021 del Tribunale di Roma di condanna per una rapina avvenuta l'8 agosto 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato MANAA Malek.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma che l'imputato è stato condannato per un delitto commesso in data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, risulta del tutto generico in quanto non si confronta con alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata che affronta esplicitamente la questione evidenziando trattarsi di un errore materiale irrilevante in conseguenza del chiaro tenore di tutti gli atti processuali. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente a diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile stante la presenza di motivazione congrua e logica che valorizza le specifiche modalità del fatto e i precedenti penali vantati dall'imputato.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma in data 8 luglio 2022 Il Consi iere estensore Il Pr