Ordinanza — n. 36424/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVO MARCO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 08/01/1969 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia, decidendo in veste di giudice del rinvio, ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente limitatamente ai capi A - B - D così riformando la sentenza 24 luglio 2018 del GIP del Tribunale di Verona .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36424/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativarnente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVO MARCO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 08/01/1969 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia, decidendo in veste di giudice del rinvio, ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente limitatamente ai capi A - B - D così riformando la sentenza 24 luglio 2018 del GIP del Tribunale di Verona .
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BOVO Marco.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile in conseguenza della presenza di motivazione logica, adeguata e congrua che valorizza la lunga durata della condotta criminosa di cui al capo a) e la gravità del danno nei confronti della pubblica amministrazione, superiore al milione di euro, potendosi ritenere quindi disattese le ulteriori considerazioni articolate dalla difesa in ordine alla effettiva capacità a delinquere del ricorrente, comunque fondate su affermazioni arbitrarie e ipotetiche.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativarnente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de 'so in Roma in data 8 luglio 2022 Il Co sigliere estensore Il Presidente (Vin enzo Tutinelli) (tuigi A ostinacchio) A /1 COL " i l