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Ordinanza — n. 36416/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36416/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SAVERIO nato a NOLA il 11/12/1957 MANZO PASQUALE nato a LETTERE il 26/04/1969 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli - con sentenza 26 ottobre 2021 - ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate pluralità di motivazioni allegazione motivata rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SAVERIO nato a NOLA il 11/12/1957 MANZO PASQUALE nato a LETTERE il 26/04/1969 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli - con sentenza 26 ottobre 2021 - ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, ESPOSITO Saverio e MANZO Pasquale.

3. I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci in Roma in data 8 luglio 2022 Il Con gliére estensore (Vinc nzo Tutinelli) i v Il Presidente n ' (Lu•gi Agostinacchio)