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Ordinanza — n. 36414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses fraud appeal as facts show simulated availability and silent beneficiary status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Michele and Eleonora Scarpaleggia inadmissible regarding their conviction for fraud. The appellants argued against the existence of deceptive artifices and their own liability, but the court found the facts showed the seller never had actual control over the goods while the buyer silently benefited from payments. Consequently, the court rejected the arguments as manifestly unfounded and dismissed the appeals without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they manifestly lack foundation regarding the existence of deceptive artifices or when they merely reiterate appellate arguments without specifying unaddressed legal profiles.

Parole chiave

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fraud conviction inadmissible appeal simulated availability silent beneficiary manifestly unfounded truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998
Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con cui si opera essenzialmente un rinvio ai motivi di appello senza specificare quali siano i profili non considerati e soprattutto non assorbiti del ragionamento giudiziale (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep.
Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003
Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv.
Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006
225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep.
Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016
236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARPALEGGIA MICHELE nato a RAPOLLA il 01/10/1963 SCARPALEGGIA ELEONORA nato a MELFI il 10/07/1994 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza 10 aprile 2019 del Tribunale di Potenza di condanna degli odierni ricorrenti in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, SCARPALEGGIA Michele e SCARPALEGGIA Eleonora 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza di artifizi e raggiri, risulta essere manifestamente infondato in relazione al fatto che il bene asseritamente venduto non risulta essere mai stato nella effettiva disponibilità dell'alienante che invece aveva artatamente simulato proprio tale disponibilità secondo una ricostruzione giudiziale con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità di SCARPALEGGIA Eleonora, risulta manifestamente infondato in considerazione del fatto che la donna è stata la materiale beneficiaria del pagamento. 3.2.1. Del tutto infondata è la prospettazione del difetto dell'elemento soggettivo proprio in relazione all'accertata mancata disponibilità del bene posto in vendita via Internet da parte del primo e alla posizione di silente beneficiaria dei pagamenti della seconda. 3.3. Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con cui si opera essenzialmente un rinvio ai motivi di appello senza specificare quali siano i profili non considerati e soprattutto non assorbiti del ragionamento giudiziale (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610;

Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consig 'ere estensore