Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36412/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on necessity defense for illegal squatting due to lack of imminent grave danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Francesco Spina and Francesca Crisafulli inadmissible regarding their conviction for illegal occupation of a property. The defendants argued that their actions were justified by economic necessity, but the court held that such a defense requires an imminent threat of grave harm to a person, which was absent in their permanent financial difficulties. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 51 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The defense of necessity for illegal occupation of real estate is valid only when an imminent danger of grave harm to a person exists, excluding mere permanent economic hardship.

Parole chiave

Generato dall'IA
state of necessity defense illegal occupation of property imminent danger requirement economic hardship exclusion inadmissibility of appeal criminal procedure costs surreptitious housing solution stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 51 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINA FRANCESCO nato a CATANIA il 18/11/1989 CRISAFULLI FRANCESCA nato a CATANIA il 09/08/1987 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato,fla CaA123(31tilgeM di Catania 12 ottobre 2021 ha confermato la sentenza del giudice di pace di Catania 12 aprile 2019 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, SPINA Francesco e CRISAFULLI Francesca.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le contestazioni in punto sussistenza della scriminante dello stato di necessità determinano l'allegazione della presenza in capo ai ricorrenti di motivi economici senz'altro rilevanti. Tuttavia, va al proposito ribadito che l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/ Roma in data 8 luglio 2022 Il Consig iere estensore Il Pres