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Ordinanza — n. 36410/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36410/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 27964 del 19/03/2019 Rv. 276354 - 01).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36410/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa traente truffa in materia di credito falsificazione di monete confisca dei proventi di reato inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBARDIERE GABRIELE nato a CROTONE il 28/07/1976 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 5 febbraio 2019 del Tribunale di Torino, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di truffa (capo •,dell'imputazione).

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BOMBARDIERE Gabriele.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le contestazioni sulla utilizzabilità del riconoscimento fotografico in conseguenza della mancanza dell'atto nel fascicolo processuale sono superate da un accertamento induttivo effettuato dalla Corte che valorizza la risposta alla successiva telefonata e gli ulteriori elementi che caratterizzano la fattispecie concreta e con cui il ricorrente non si confronta. 3.2. La contestata presenza di artifizi e raggiri (consistiti nell'opporre una banale scusa per recarsi alla propria automobile con repentina fuga con i pacchi ritirati senza pagarne il corrispettivo) si scontra con la logica valutazione della condotta operata dalla Corte e con cui il ricorrente - ancora una volta - non si confronta. 3.3. Quanto alla entità della riduzione per le generiche, anche il solo riferimento alla mancanza di iniziative risarcitorie appare sufficiente a fondare il diniego. Infatti, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn.

1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 27964 del 19/03/2019 Rv. 276354 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Cons liere esten