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Ordinanza — n. 36408/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to purely hypothetical facts lacking factual basis in the case file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Umberto Spinelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Spinelli argued that the conviction for attempted fraud should be reconsidered based on hypothetical scenarios of voluntary withdrawal or active withdrawal by a third party. The court rejected these arguments because they were entirely factual and lacked any evidence in the case file, confirming the lower court's reasoning that the attempt failed solely due to a third party's intervention.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal based on purely hypothetical facts without factual basis in the case file is inadmissible, as the lower court's reasoning remains adequate and logical.

Parole chiave

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inadmissible appeal hypothetical facts attempted fraud active withdrawal procedural costs case file evidence third party intervention abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI UMBERTO nato a BOLOGNA il 30/06/1988 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara 26 settembre 2019, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a tentata truffa con contestazione di recidiva.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, SPINELLI Umberto.

3. L'unico motivo di ricorso, con cui si evoca la possibilità di una desistenza volontaria o di un recesso attivo, risulta articolato interamente in fatto, sulla base di elementi meramente ipotetici e privi di riscontro nel fascicolo processuale Risulta per converso adeguata, logica e congrua la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia che l'unico profilo individuabile per cui la truffa non è stata portata a compimento è stato l'intervento di un terzo soggetto.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consiglie e estensore Il Preside