Cassation appeal dismissed as inadmissible for mere re-reading of a logically sound and congruent court motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Michele Nirta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's confirmation of the fraud conviction, but the court found his submissions amounted to a mere re-reading of the lower court's decision. The court ruled that the original judgment was logically sound and congruent, noting the defendant's deceptive conduct in presenting false documents to establish credibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on a mere re-reading of a judgment that is logically sound and congruent, as such arguments do not constitute a valid ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIRTA MICHELE nato a TORINO il 28/03/1964 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea 6 marzo 2019 in relazione a truffa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, NIRTA Michele .
3. Le contestazioni, avanzate anche con le memorie depositate in data 21/28 giugno 2022, aventi ad oggetto la penale responsabilità e interamente articolate in fatto, risultano inammissibili in quanto finalizzate ad una mera rilettura a fronte di una motivazione logica e congrua che valorizza la complessiva condotta dell'imputato caratterizzata da dichiarazioni e presentazione di documentazione artatamente finalizzate a dare una falsa immagine di affidabilità e solvibilità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consiglier estensore Il Presid