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Ordinanza — n. 36406/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Giuseppe Palumbo, voluntarily withdrew his request on March 1, 2022. Although the lower court had confirmed the first-instance judgment regarding the lack of psychological elements and denial of general mitigating circumstances, the appellant's withdrawal rendered the appeal procedurally impossible to hear. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of 500 euros to the fine fund under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The voluntary withdrawal of a cassation appeal renders the request inadmissible, triggering the mandatory condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the fine fund.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs allocation fine fund payment criminal procedure code condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 591 cod. proc. pen
La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
art. 591 c.p
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 22/05/1963 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte appello di Firenze ha confermato la sentenza del GIP Tribunale Pistoia 22 luglio 2020.

2. L'imputato PALUMBO Giuseppe ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancanza dell'elemento psicologico e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria del 1 marzo 2022, il PALUMBO ha rinunciato al ricorso. 3.1. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigpe-re estensore Il Presidente