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Ordinanza — n. 36177/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding qualification as abusive construction client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of extrinsic specificity in the grounds raised by the appellant. Pellegrino Giulia challenged the lower court's qualification of her as the client of an illegal construction project but failed to directly confront the specific reasoning in the appealed decision. The court ruled that because the first and second instance courts shared common factual analysis, the appeal must address the unified argumentative complex rather than isolated points.

Regesto Legislator

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Art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; When first and second instance courts adopt common decisions and motivational paths, the appeal must confront the unified argumentative complex formed by both judgments to ensure congruity of reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity abusive construction client qualification double conformity inadmissible appeal unified argumentative complex procedural defect forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgí
Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno
Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv.
Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione
260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIULIA nato a PARETE il 18/09/1937 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Pellegrino Giulia, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett.

c) del d.P.R. n. 380 del 2001, in punto qualificazione della medesima quale proprietaria committente delle opere abusive, e la violazione di legge sono privi di specificità perché non si confrontano con la decisione impugnata. Osserva, la Corte, che in presenza di c.d. doppia conforme, i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgí, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250)". Tutto ciò premesso, la ricorrente, che ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato, aveva dichiarato di essere committente dei lavori edili realizzati senza permesso a costruire (cfr. pag. 2), sicché il ricorso che non si confronta con la descrizione impugnata è inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Con Iter estensore Il presi