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Ordinanza — n. 36176/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere complaint and unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Blinda Ioan Emanuel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of tax evasion liability, arguing insufficient evidence and procedural flaws regarding his accountant's obstruction. The court rejected these arguments, noting that the first complaint was merely a grievance without factual basis and the second claim was entirely unfounded given the lack of attributable documentation.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or manifestly unfounded legal violations without specific proof of trial errors.

Parole chiave

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tax evasion liability inadmissible appeal mere complaint factual grievance manifestly unfounded reddito non dichiarato dichiarazione fiscale tardiva inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLINDA IOAN EMANUEL nato il 09/12/1988 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Blinda Ioan Emanuel, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk,in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata, da un lato, aveva rilevato la circostanza che il ricorrente si era limitato a contestare la carenza degli elementi di prova, sicché il motivo era connotato da genericità, ma comunque ha argomentato che il calcolo dell'imposta evasa derivava dai conteggi operati dalla G.di F. sulla base dei dati di bilancio e dei dati riportati nel mod. 770, pur in assenza di contabilità, ed aveva quantificato le stessa in misura superiore alle soglie. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente oppone una diversa ricostruzione dei fatti che non è consentita e non ha dimostrato l'esistenza di costi per il personale, sicchè questi non erano stati considerati.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'impossibilità dì presentare le dichiarazioni fiscali per ostruzionismo del proprio commercialista è del tutto manifestamente infondato. Né rileva l'assenza di documentazione contabile al medesimo imputabile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consi estensore Il