Court dismisses appeal claiming non-prosecution due to minor offense, citing habitual behavior and significant damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Margherita Scianatico inadmissible regarding her claim of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code. The Tribunal of Matera found that while the maximum penalty was under five years, the offense lacked the required particular slightness due to the persistence of violations and the presence of buried waste causing significant damage. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for non-prosecution were not met, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 c.p.: The special cause of non-prosecution requires not only a maximum penalty under five years but also the particular slightness of the offense and non-habitual behavior; the court must evaluate these cumulatively, and failure to meet any condition renders the claim inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANATICO MARGHERITA nato a BARI il 30/11/1965 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Scianatico Margherita, che deduce violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 29 quatuordecies del d.vo n. 152 del 2006, è manifestamente infondata. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Matera ha argomentato la gravità della condotta (perseveranza nell'inosservanza delle prescrizioni) ed ha escluso l'esiguità del danno tenuto conto della presenza di rifiuti interrati derivanti dalla produzione di laterizi.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consilli-re '-stensore Il