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Ordinanza — n. 36167/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as criminal penalty reduction was properly motivated under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36167/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Faina Sabrina inadmissible regarding her criminal conviction. The appellant contested the court's reasoning for applying a minimal reduction for attempted crime under Articles 110, 56, 624, 625, and 61 of the Penal Code. The court ruled that the lower court provided ample and logical justification for the sentence, adhering to Article 133 of the Penal Code, thus rejecting the claim of manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a criminal penalty reduction is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and aligns with statutory criteria.

Parole chiave

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criminal penalty reduction attempted crime mitigation manifestly illogical appeal Article 133 Penal Code inadmissible appeal adeguamento della pena remissione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 61 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
2 e 3), motivazione che non appare manifestamente illogica e in aderenza ai criteri dì cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.
art. 133 cod.pen
2 e 3), motivazione che non appare manifestamente illogica e in aderenza ai criteri dì cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAINA SABRINA nato a ROMA il 02/11/1971 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Faina Sabrina, che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma 1 n. 2 e 5, 61 n. 7 cod.pen. è manifestamente infondato perché la corte territoriale ha reso ampia motivazione sulle ragioni per la quali addiveniva alla minima riduzione per il delitto tentato (cfr. 2 e 3), motivazione che non appare manifestamente illogica e in aderenza ai criteri dì cui all'art. 133 cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consiglr stensore Il presidente