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Ordinanza — n. 36166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUATA WALTER nato a LA SPEZIA il 08/09/1978 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ruata Walter che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, segnatamente della testimonianza del Pieroni in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, segnatamente della testimonianza del Pieroni in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta reddito non dichiarato evasione all'obbligo di contribuzione omissione della contabilità omissione del contribuente segreto fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUATA WALTER nato a LA SPEZIA il 08/09/1978 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ruata Walter che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, segnatamente della testimonianza del Pieroni in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, accertato che il Ruata era un evasore totale che non aveva esibito le fatture e l'altra documentazione contabile in sede di verifica fiscale, dava atto che solo grazie ai controlli incrociati con i clienti grazie anche alle indicazioni provenienti dall'imputato, era stato possibile ricostruire il volume degli affari e che la mancata esibizione era conseguente all'occultamento di detta documentazione finalizzato, essendo l'imputato evasore totale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, Rv. 278872 - 01).

Motivazione corretta in diritto posto che la norma incriminatrice non richiede, per la sua integrazione, la prova quale evento del reato, dell'impossibilità di ricostruire il reddito e il volume degli affari. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 esten