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Ordinanza — n. 36164/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against employer fines for unpaid social security contributions based on INPS forms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Latorre Giacomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reliance on INPS DM 10 forms as proof of paid social security contributions and questioned the severity of the penalty. The court ruled that these forms constitute full evidence of payment based on established case law and that the penalty was correctly determined according to statutory criteria.

Regesto Legislator

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Art. 2 law n. 638/1983; Art. 133 Criminal Code: The DM 10 forms generated by the INPS system constitute full proof of the effective payment of social security contributions, and the determination of penalties must be based on the objective gravity of the repeated omissions.

Parole chiave

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social security contributions omitted payments employer liability INPS DM 10 forms criminal penalty severity appeal inadmissibility Cassa delle Ammende computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 law n. 638/1983
Art. 133 Criminal Code
tiniel.e-Ftv-25=2;21 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione dell'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
tiniel.e-Ftv-25=2;21 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni
Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone
Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv.
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATORRE GIACOMO nato a OSTUNI il 23/06/1977 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Latorre Giacomo, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781;

Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto dimostrato il pagamento delle retribuzioni sulla scorta dei Mod DM 10 e il ricorrente, ora, allega una generica dichiarazione in tale senso, sicché il ricorso è anche generico. tiniel.e-Ftv-25=2;21 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione dell'art. 133 cod.pen. e si duole del trattamento sanzionatorio "gravoso". La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, la oggettiva gravità del fatto in considerazione della reiterazione delle omissioni.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in