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Ordinanza — n. 36161/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36161/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUCI AUGUSTO nato a ROMA il 16/12/1964 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdata-av-vlsa_alle_parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Paolo Mazzi, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Paolo Mazzi, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati difetto di legittimazione del ministero pubblico negligenza professionale dell'avvocato professioni giudiziarie autorizzazione ad agire indennità del difensore d'ufficio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUCI AUGUSTO nato a ROMA il 16/12/1964 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdata-av-vlsa_alle_parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Paolo Mazzi, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consigli y e ensore t Il Presidente