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Ordinanza — n. 36155/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG LI nato il 29/04/1994 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; che il ricorso di Jlang Li, che contesta la correttezza della motivazione con Ritenuto riguardo al reato di cui agli artt. 56, 515 cod.pen. per il quale è stata pronunciata cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sentenza ex art. 131 bis perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie sulla ritenuta indicazioni dei prodotti ittici indicati nel menù (gamberi in luogo di mazzancolle avente proprietà differenti), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Rilevato condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 515 cod.pen. per il quale è stata pronunciata cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sentenza ex art. 131 bis perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie sulla ritenuta indicazioni dei prodotti ittici indicati nel menù (gamberi in luogo di mazzancolle avente proprietà differenti), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Rilevato condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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contratto di ristorazione pratiche commerciali ingannevoli falsificazione dei pesi e delle misure risarcimento per errore giudiziario spreco alimentare integratori alimentari
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG LI nato il 29/04/1994 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; che il ricorso di Jlang Li, che contesta la correttezza della motivazione con Ritenuto riguardo al reato di cui agli artt. 56, 515 cod.pen. per il quale è stata pronunciata cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sentenza ex art. 131 bis perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie sulla ritenuta indicazioni dei prodotti ittici indicati nel menù (gamberi in luogo di mazzancolle avente proprietà differenti), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Rilevato condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consi