Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36154/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to cite statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for tax evasion based on accounting irregularities, but the court found the first ground lacked specificity as it merely repeated arguments already rejected by the lower court. The second ground regarding mitigating circumstances was deemed unfounded because the lower court provided sufficient reasoning by citing prior criminal records. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 189 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific legal arguments or failing to cite the relevant statutory provisions is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity tax evasion conviction procedural costs mitigating circumstances reddito non dichiarato inchiesta per sottrazione d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod.
Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.
art. 189 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01
(Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONANTE PAOLO nato a COSENZA il 31/05/1953 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Antonante Paolo, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si salda per costituire un unico complesso argomentativo, ha argomentato che, sulla base dell'accertamento induttivo, che il Giudice ha condiviso e fatto proprio, erano state riscontrate irregolarità formali gravi e ripetute delle scritture contabili, dopo la produzione della documentazione contabile, e che tali irregolarità erano tali da rendere inattendibili nel complesso le stesse, da cui poi ha tratto la conclusione della sussistenza del reato attesa la differenza non irrilevante tra fatture di vendita e di acquisto e i costi per il personale pari a C 120.903,00, con evasione di imposta iva superiore alla soglia di punibilità (pari ad C 87.000,00).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01). Contrariamente all'assunto difensivo i giudici del merito hanno autonomamente argomentato, vedi pag.

4. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle e in presenza di precedenti penali. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie atteso il richiamo ai precedenti penali come lo stesso ricorrente allega. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lu