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Ordinanza — n. 36153/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36153/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA ESTER nato a BARLETTA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAtlet-9-44u4so-a-Pl-e-peFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; • Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Gianfranco Caccavallo, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazìone. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennizzo del difensore d'ufficio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA ESTER nato a BARLETTA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAtlet-9-44u4so-a-Pl-e-peFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; • Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Gianfranco Caccavallo, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazìone. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consig iere' stensore Il Presidente