Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and manifestly unfounded non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Federica Amato inadmissible and ordered her to pay court costs. The first ground was rejected because it sought a hypothetical re-evaluation of witness testimony, which is not permitted in this instance. The second ground regarding the special cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code was found manifestly unfounded as the court correctly applied the requirements of minor offense and non-habitual behavior. Consequently, the lower court's decision to deny non-prosecution based on the severity of the harm and risks to workers was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 c.p.: The special cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code requires both a maximum penalty of five years or less and the concurrent presence of particular minor offensiveness and non-habitual behavior, which are matters of judicial evaluation based on specific criteria.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FEDERICA nato a NAPOLI il 20/07/1977 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Amato Federica, che censura la motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 18 comma 1, lett. g), 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 commi 1 e 2, 55 TU n. 81 del 2008; art 37 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008 non è proponibile in questa sede perché si tratta di censura meramente fattuale, diretta alla rivalutazione delle prove, segnatamente della testimonianza dell'ispettore del lavoro e a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti dedotta in via meramente ipotetica (e dunque generica) che non è consentita in questa sede.
Ritenuto che il secondo motivo che deduca la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità.
Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Isernia ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione dell'offesa non tenue e dei gravi rischi per i lavoratori per le mansioni svolte in cantiere. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.