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Ordinanza — n. 36149/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36149/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36149/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI DONATO nato a PESCARA il 14/02/1973 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ferretti Donato, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato. Il ricorrente censura la dosimetria della pena deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di altri indici tra quelli dell'art. 133 cod.pen. oltre alla pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 36149/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato. Il ricorrente censura la dosimetria della pena deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di altri indici tra quelli dell'art. 133 cod.pen. oltre alla pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali.

Parole chiave

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gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali pena sproporzionata attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Il ricorrente censura la dosimetria della pena deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di altri indici tra quelli dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI DONATO nato a PESCARA il 14/02/1973 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ferretti Donato, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato. Il ricorrente censura la dosimetria della pena deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di altri indici tra quelli dell'art. 133 cod.pen. oltre alla pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali.

Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione.

Il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. La decisione impugnata risulta congruamente e logicamente motivata, avendo la Corte d'appello valorizzato i precedenti penali. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consigli(ej e e nsore 9e 37 IL P,residente