Ordinanza — n. 36148/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIFOU BRAHIM nato il 10/03/1990 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Krifou Brahinn, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36148/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256 comma 1 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIFOU BRAHIM nato il 10/03/1990 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Krifou Brahinn, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.
a) d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in punto occasionalità del trasporto. La sentenza impugnata ha escluso l'occasionalità del trasporto dei rifiuti speciali costituiti da 20 sacchi di scarti dell'industria tessile del peso di Kg 25, a bordo di un autocarro, sul rilievo che le modalità del fatto, il quantitativo di rifiuti trasportati a mezzo di un autocarro, denotavano una pur minima organizzazione e il prevenuto era stato ripetutamente denunciato per gli stessi fatti avendo riportato anche una condanna, elementi da cui ha tratto la conclusione della non occasionalità del trasporto. Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15