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Ordinanza — n. 36147/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAMI HAMZA nato il 14/04/1994 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Amani Hamza, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità e alla correttezza della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità e alla correttezza della motivazione.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti attenuazione della pena infrazione privilegiata traffico aggravato di cocaina scemata imputabilità infrazioni riguardanti la canapa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAMI HAMZA nato il 14/04/1994 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Amani Hamza, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità e alla correttezza della motivazione.

Premesso che le Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (S.U. n. 24990 del 30/01/2000, Dabo, Rv. 279499), non di meno perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032).

Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata attenuante in ragione della non tenuità dell'offesa e del lucro derivante dal quantitativo detenuto pari a grammi 47 di marijuana. Considerato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. ;

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consig er ensore