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Ordinanza — n. 36146/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for acquittal due to prior plea bargain waiver of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant sought to overturn a reduced sentence based on a plea agreement, arguing the court failed to evaluate statutory acquittal grounds. The court ruled that by accepting the plea bargain, the appellant waived the right to challenge these specific legal grounds in the higher court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The right to challenge the existence of statutory acquittal grounds is waived when a party accepts a plea agreement on sentencing, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain waiver acquittal grounds inadmissible appeal sentencing reduction procedural preclusion disobbedienza alla decisione dell'autorità adempimento dei presupposti legali esecuzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Fabio Losciale chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 31 marzo 2021 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Fabio Losciale chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 31 marzo 2021 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCIALE FABIO - C.U.I. 03FKHEU nato a GENOVA il 25/07/1979 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdate-a-v3,g-is-e-a14-e-pa-pti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabio Losciale chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 31 marzo 2021 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato in abitazione. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid