Italian Court dismisses appeal as second ground is specific and first ground lacks merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidivism reasoning, but the court found the second ground specific as it merely repeated arguments already properly addressed by the lower court. The first ground was deemed manifestly unfounded because the lower court provided sufficient references to decisive elements in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground is specific by merely reproducing already examined points, or if the denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPACI GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/02/1973 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cí Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Scarpaci, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione posta a base della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 3): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come il reato per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando gli analoghi fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna e la reiterazione della medesima condotta illecita, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi