Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-decisive factual misinterpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding aggravated attempted theft was flawed, but the court found this to be a non-decisive misinterpretation of facts. Consequently, the court upheld the principle that admissibility requires demonstrating a fundamental error in the entire evidentiary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely contests a non-decisive misinterpretation of facts without challenging the arrest circumstances or proving a reconstruction error that disarticulates the entire probative reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTON MARCO nato a NOVARA il 26/05/1998 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ci t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Marco Berton per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché denuncia un travisamento non decisivo riguardo la ricostruzione della condotta, senza contestare le circostanze dell'arresto, in tal modo svolgendo censure in fatto che non evidenziano un errore ricostruttivo tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigl