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Ordinanza — n. 36141/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit in criminal liability review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for aggravated injuries and private violence, but the Court rejected these claims as mere factual complaints. Consequently, the Court held that such arguments do not constitute valid grounds for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the court's reasoning is inadmissible in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints review jurisdictional proceeding limits mere dissatisfaction rejection procedural costs award danneggiamento azione civile reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE DAVIDE DOMENICO nato a GENOVA il 29/05/1984 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Davide Domenico Bruzzese per i reati di lesioni aggravate e violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente